Influenza Aviaria

Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026

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NESSUNA EMERGENZA SANITARIA AVIARIA IN CORSO

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Ordinanza Influenza Aviaria 09/2025 (Agg. 29 ottobre 2025)

Si segnala un Focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicita' e l'Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza. Focolaio: 2025/0031 - data conferma 28/10/2025 Stabilimento: codice aziendale 061LO014, sito nel comune di ZELO BUON PERSICO (LO).

ATS Milano - Ordinanza n. 09 del 2025

Allegato 1

Allegato 2

Lista comuni coinvolti nella Zona di Sorveglianza da Influenza Aviaria

Influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 (Agg. 2025)

Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

(Misure per l'attivita' venatoria e per attivita' che comportano il contatto con specie aviarie selvatiche).

1. Al fine di ridurre la probabilita' di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attivita' che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

  • segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
  • riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attivita' venatorio
  • disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attivita' a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
  • smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
  • per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
  • in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente e' vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalita' senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

2. I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

Revoca Ordinanza Sanitaria Aviaria (Agg. 2023)

Attenzione: Revoca ordinanza sanitaria Aviaria

Ordinanza Sanitaria di istituzione Zona di Sorveglianza Focolaio Aviaria (Agg. 19 Luglio 2023)

Trasmissione Ordinanza Sanitaria di istituzione Zona di Sorveglianza in alcuni comuni lodigiani a seguito di insorgenza di un focolaio di influenza aviaria.

Con la presente si trasmette l’ordinanza di restrizione dell’ATS Milano Città Metropolitana riportante gli adempimenti di polizia veterinaria da osservare nei territori descritti nella mappa ad essa allegata, al fine di impedire il propagarsi della malattia. In particolare, nei territori ricadenti in Zona di Sorveglianza (ZS) vengono compresi anche i comuni di Sant’Angelo lodigiano, Graffignana, Borghetto lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, per i quali sussistono i divieti come descritto dai punti i) e j) dell’ordinanza:

  • è vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento;
  • è vietato l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;

Relativamente alle operazioni di rilascio di selvaggina da penna, come previsto dal punto b) dell’ordinanza, si precisa che il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza deve avvenire:

  • Senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
  • privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
  • evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.

Documentazione di riferimento: